
Spedizioniere estraneo alla contestazione della royalty
- Posted by Studio Armella
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Con la sentenza 5 dicembre 2018, n. 5334, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha stabilito che lo spedizioniere doganale, anche quando opera in rappresentanza indiretta, non può essere chiamato a rispondere in qualità di coobbligato qualora dagli atti del processo non emergano elementi di responsabilità.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle dogane ha sollevato, a carico di importatore e spedizioniere, una contestazione in materia di royalty. L’Ufficio, tuttavia, non ha offerto la prova che lo spedizioniere “era o comunque avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’erroneità dei dati” riportati in dichiarazione doganale.
Il giudice, pertanto, ha dichiarato infondato l’accertamento emesso nei confronti dello spedizioniere coinvolto nella vicenda.
Il giudizio ha avuto esito positivo anche per l’importatore, ma con motivazioni differenti. In materia di royalty, infatti, la giurisprudenza milanese conferma il proprio orientamento ritenendo assenti le condizioni necessarie per assoggettare a tassazione doganale i diritti di licenza ma soltanto in base alla valutazione specifiche prove, nel caso di specie prodotte in giudizio.
Massimo Monosi
Dicembre 2018