Un’importante semplificazione per il commercio elettronico riguarda la procedura relativa ai resi da e-commerce (c.d. Easy freeback).
Un forte incentivo per il commercio elettronico è il riconoscimento della facoltà, per l’acquirente, di effettuare il reso del prodotto entro un determinato periodo di tempo, senza costi e con ampia discrezionalità.
I resi presentano, tuttavia, una notevole complicazione per il commercio elettronico se effettuati a livello internazionale. Per reintrodurre nel territorio nazionale i beni precedentemente esportati senza l’applicazione di nessun dazio, infatti, le formalità ordinarie richiedono un procedimento particolarmente gravoso.
La procedura ordinaria prevede, infatti, la presentazione di un’istanza per la reintroduzione in franchigia dal dazio, di una domanda per la non applicazione dell’Iva (art. 68 d.p.r. 633 del 1972), nonché di un’autorizzazione ad hoc per la reintroduzione. L’Agenzia delle dogane, inoltre, può in ogni momento controllare fisicamente lo stato delle merci.
Questa procedura non si addice, però, al cambiamento delle abitudini dei consumatori, il mondo, sempre più elettronico e globalizzato, richiede, infatti, un’importante velocizzazione della procedura.
L’Agenzia ha quindi previsto, con la determinazione direttoriale 30 novembre 2020, prot. 435445, una decisiva semplificazione procedurale per la reintroduzione delle merci precedentemente esportate attraverso le piattaforme elettroniche, previa iscrizione degli operatori nel registro “e-commerce RETRELIEF”.
Al posto delle suddette istanze si può, infatti, adempiere alle formalità richieste con una semplice indicazione delle differenti informazioni, relative all’originaria esportazione, nelle caselle 37, 40 e 44 del documento amministrativo unico doganale.
Sono previsti, inoltre, controlli fisici a posteriori con verifiche trimestrali. Anche in questo caso è possibile l’accesso da parte dell’Agenzia delle dogane alla piattaforma market place in cui vengono svolte le transazioni per l’esercizio di eventuali controlli.
La nuova procedura può essere autorizzata sia per le piattaforme elettroniche di market-place che per i produttori del mercato manifatturiero che esportano tramite e-commerce, purché effettuino almeno 50 operazioni al mese. Tale possibilità è stata estesa anche per tutti gli altri operatori nazionali del settore manifatturiero e commerciale, senza limiti di operazioni mensili. Per poter utilizzare la nuova procedura è necessario, tuttavia, garantire un numero minimo di 50 reintroduzioni in franchigia al mese e essere in possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato”.
Mediante il codice identificativo va assicurato, inoltre, il tracciamento del singolo prodotto, con possibilità di stabilire in ogni momento la sua esatta localizzazione, la merce in entrata deve, infatti, essere la stessa di quella in uscita.