In caso di annullamento di un dazio antidumping da parte della Corte di Giustizia il termine per proporre la domanda di rimborso è di dieci anni dalla data del pagamento (Commissione tributaria provinciale di Livorno, 20 giugno 2019, n. 144).

Il caso riguarda l’importazione di tubi in acciaio senza saldatura, soggetti al dazio antidumping previsto dal Regolamento UE n. 926 del 24 settembre 2009 e dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia con la sentenza 7 aprile 2016 (C-186/14 e C-193/14).

La Commissione tributaria provinciale di Livorno ha ritenuto tempestiva la domanda di rimborso presentata dall’importatrice, ritenendo applicabile la disciplina della ripetizione dell’indebito civilistica soggetta, pertanto, al relativo termine di prescrizione decennale.

Secondo quanto affermato dalla sentenza, il contribuente ha il diritto di ottenere il rimborso dei dazi antidumping, nel termine di dieci anni dall’avvenuto pagamento, se successivamente interviene una pronuncia di annullamento della Corte di Giustizia.