La legge europea 2018 rafforza i poteri dell’Agenzia delle dogane ampliando il termine di accertamento doganale, in caso di contestazione di un reato, a sette anni (art. 12, l. 3 maggio 2019, n. 37).

La nuova disciplina amplia notevolmente i rischi di contestazione per chi opera nell’import-export. Rispetto all’attuale, il termine per l’accertamento è più che raddoppiato, con una dilatazione dell’incertezza relativa alle operazioni già eseguite e la necessità, anche per gli intermediari doganali, di conservare la documentazione inerente le operazioni (scambio mail, contratti ecc.) per almeno sette anni.

Altro tema riguarda la notizia di reato e il rischio – già evidenziato dalla Corte Costituzionale (sentenza 247/2011) in tema di accertamento ai fini delle imposte dirette – di un utilizzo strumentale della stessa, allo scopo di riaprire rapporti già prescritti. Ritenere che una notizia di reato in seguito archiviata dalla Procura possa legittimare il prolungamento del termine fino a sette anni pone certamente un problema di reale tutela del contribuente.

Altro aspetto meritevole di riflessione riguarda la retroattività della norma: la nuova disciplina, pur in vigore dal 26 maggio scorso, si applica alle obbligazioni sorte dal 1° maggio 2016, ossia dalla data di introduzione del nuovo codice doganale dell’Unione.