Il disegno di legge di bilancio prevede un’importante novità in materia di tributi locali. In caso di approvazione del Parlamento, da gennaio 2020 gli accertamenti emessi dagli enti locali saranno direttamente esecutivi. In tal modo la procedura fiscale per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali diverrà più simile a quella prevista già da diversi anni per i tributi statali.
In pratica, dopo la notifica dell’atto di accertamento, se il contribuente non paga le somme richieste, l’ente non dovrà più munirsi di un titolo esecutivo (finora rappresentato dalla cartella di pagamento o dall’ingiunzione fiscale). Il riscossore dovrà solo notificare le eventuali intimazioni o avvisi bonari dovuti per legge prima di procedere.
I futuri accertamenti conterranno l’indicazione che, in caso di omesso versamento, il carico sarà affidato all’agente per la riscossione, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere ovvero, per le entrate patrimoniali, decorsi 60 giorni dalla notifica. Inoltre, le attività di recupero coattivo potranno iniziare dopo 60 giorni dalla scadenza del termine ultimo dal pagamento. Il riscossore, dunque, dovrà attendere ancora 30 giorni dall’affidamento del carico tributario, prima di attivarne la riscossione.
In caso di ricorso del contribuente avverso l’accertamento, la riscossione si attiverà per il solo tributo, mentre le sanzioni saranno oggetto di affidamento solo dopo la sentenza di primo grado. In caso di impugnazione, inoltre, non potranno essere avviate azioni esecutive nei 180 giorni successivi alla notifica del ricorso. In questa fase parlamentare si sta discutendo se ridurre tale termine a 120 giorni, nell’ipotesi di coincidenza tra ente locale e soggetto riscossore.
La riforma che interessa la totalità delle entrate patrimoniali dei Comuni (Imu, Tari, ma anche diversi canoni, proventi e oneri, escluse le multe stradali) si applicherà per tutte le annualità per il quale il potere di accertamento degli enti non risulta ancora decaduto.