La Corte di giustizia, con la sentenza 16 luglio 2020, causa C-496/19, ha chiarito che l’eventuale accettazione dell’esito di una verifica fisica, avvenuto in fase di sdoganamento, non vincola l’operatore in relazione alla successiva classificazione doganale dei prodotti. La liquidazione dei diritti doganali non può essere condizionata da precedenti dichiarazioni dell’operatore, ma deve avvenire sulla base delle regole normative previste e delle caratteristiche e proprietà oggettive della merce, poiché la finalità dell’istituto della revisione doganale è di far coincidere la procedura doganale con la situazione reale.

Prima di questa sentenza, sul tema dei controlli doganali e delle conseguenze giuridiche derivanti dalla loro accettazione, da parte dell’operatore, vi era difformità di vedute. La Corte di giustizia fa chiarezza sul punto, muovendo dalla disciplina della revisione a posteriori, la quale non contiene nessuna limitazione né per quanto riguarda il potere dell’autorità doganale di reiterare una revisione o un controllo a posteriori, né in relazione al diritto, per l’operatore, di diversamente classificare i prodotti importati.

La Corte di giustizia afferma che, nell’esercitare il potere di revisione della bolletta doganale, successivamente alla concessione dello svincolo della merce, l’Amministrazione dispone di un potere discrezionale circoscritto. In particolare, qualora sia stata presentata una domanda di revisione, l’autorità doganale è tenuta a esaminare se occorra o meno procedere al rimborso, tenendo conto della possibilità materiale di valutare la fondatezza o meno di tale istanza e, al termine di tale esame, essa deve respingere la domanda del dichiarante con decisione motivata o procedere alla revisione richiesta

La conclusione raggiunta nel caso in esame consente dunque di affermare che i risultati di una verifica fisica non possono estendersi a beni oggetto di precedenti o successive dichiarazioni effettuate dallo stesso operatore.

Ciò conferma anche la tesi dell’autonomia delle singole dichiarazioni doganali e l’assenza di “precedenti vincolanti” per l’operatore. Inoltre, l’importatore ha diritto di ricevere una liquidazione dei dazi e dell’Iva coerente con le caratteristiche oggettive del prodotto, di talché, in caso di errore nella stesura della dichiarazione doganale, ha il diritto di ottenere il rimborso dei maggiori dazi indebitamente versati.