L’art. 57, comma 3 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 che individua il termine prescrizionale per l’azione di recupero delle accise è contro la Costituzione, poiché assoggetta il contribuente all’azione del Fisco per un tempo indeterminato, in violazione dell’art. 24 della Costituzione

Ad affermarlo è la Corte Costituzionale con la sentenza 26 ottobre 2021, n. 200 con la quale, pur non potendo intervenire direttamente in modifica del Testo unico sulle accise, essendo tale operazione di esclusiva competenza del legislatore, la Consulta ha espressamente riconosciuto le gravi criticità costituzionali della disciplina della prescrizione inerente le accise sull’energia elettrica, tanto da concludere la propria motivazione della decisione con un apposito appello al Parlamento per un ineludibile intervento sul tema.

Come noto, infatti, sebbene il termine prescrizionale per l’accisa sull’energia elettrica sia individuato nei cinque anni successivi all’avvenuto consumo, il dies a quo previsto, nel caso di comportamenti omissivi, è coincidente dalla scoperta del fatto illecito.

Tale previsione comporta come conseguenza quella di assoggettare per un termine assolutamente indefinito il contribuente alla possibile contestazione del Fisco, violando così sia l’art 24 della Costituzione che l’art. 3, vista l’irragionevolezza della previsione.

La scoperta dell’illecito può, infatti, intervenire anche dopo decenni dall’insorgenza del debito inadempiuto, lasciando il contribuente nell’assoluta incertezza circa la possibile azione da parte dell’Amministrazione.

La Corte rileva, tuttavia, l’impossibilità di intervenire direttamente con una pronuncia di incostituzionalità della disciplina, dal momento che tale sentenza avrebbe delle dirette conseguenze anche per altre norme oggetto di richiamo dell’articolo contestato, come quella del termine decadenziale relativo alle sanzioni per gli illeciti in materia di accise. Un’incostituzionalità dell’art. 57 comma 3 TUA sarebbe pertanto inquadrabile come un intervento manipolativo additivo della Corte, che si sostituirebbe al legislatore.

Pur non potendo, pertanto, statuire direttamente l’incostituzionalità della disciplina, la Consulta non manca di rilevare l’evidente inadeguatezza del regime a soddisfare le esigenze di diritto di difesa del contribuente e l’irragionevole discriminazione del contribuente conseguente, sebbene prenda atto della sua impossibilità di porre rimedio direttamente a tale violazione.

In quest’ottica nella motivazione della sentenza in esame la Consulta presenta un appello urgente al legislatore affinchè intervenga in modo tempestivo