Il 9 settembre, è entrato in vigore il Reg. UE 2021/821 sui controlli dei beni dual use, a modifica del previgente regime, non più attuale a causa dei cambiamenti tecnologici avvenuti nell’ultimo decennio.

Il legislatore Ue è recentemente intervenuto a modifica del regime sull’esportazione dei prodotti dual use, definiti come i beni, compresi software e tecnologie, il cui utilizzo può essere ricondotto sia all’ambito civile che militare. Nello specifico, tali prodotti possono essere impiegati per lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche e biologiche.

Al fine di poter commerciare tali merci (indicate nell’allegato I del regolamento), la normativa di riferimento prevede l’obbligo di dotarsi di apposite autorizzazioni preventive nelle procedure di esportazione, di intermediazione del transito e del trasferimento.

La disciplina trova la propria origine nel contrasto del traffico illecito di armi, tenendo fede agli specifici Accordi di non proliferazione delle armi chimiche, biologiche e nucleari. Una piena realizzazione di tale obiettivo necessita, evidentemente, di un costante aggiornamento sulle ultime tecnologie d’avanguardia nel settore.

Con la riforma recentemente intervenuta, il legislatore europeo ha, pertanto, aggiornato la disciplina originaria. Il campo di applicazione dei controlli è stato, infatti, ampliato, comprendendo nel concetto di “esportazione” anche la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici verso un Paese extra-UE. La trasmissione di beni intangibili necessita, pertanto, una specifica autorizzazione, alla pari di quelli fisici.

Sono poi inclusi nell’oggetto del regolamento i «prodotti di sorveglianza informatica», definiti come i beni a duplice uso specificamente progettati per consentire la sorveglianza di persone tramite raccolta o analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione. Anche nel caso in cui vi siano prodotti o tecnologie non espressamente incluse nell’allegato, uno Stato membro può in ogni caso richiedere una specifica autorizzazione all’esportazione, se questi possono essere destinati a essere adoperati per determinati fini, come il terrorismo o la violazione dei diritti umani.

Sotto il profilo operativo, sono state, infine, introdotte nuove tipologie di autorizzazioni, sia di ordine generale, per i trasferimenti infragruppo e per quelli di crittografia, che di ordine specifico, ossia la nuova autorizzazione per “grandi progetti”.

Da segnalare, infine, le previsioni di specifici programmi di compliance interni e gli obblighi di comunicazione nei confronti della Commissione Ue e monitoraggio dei prodotti di ultima generazione da parte degli Stati.