di Sara Armella, Stefano Comisi

Il 27 febbraio scorso è stata ufficialmente pubblicata la direttiva del Consiglio UE 19 dicembre 2019, n. 2020/262, che riscrive la disciplina generale delle accise e sostituisce la direttiva 2008/118. L’obiettivo è di migliorare l’armonizzazione del settore accise in tutti i Paesi membri, rifondendo in un unico testo le numerose modifiche sostanziali intervenute negli anni sulla vecchia direttiva del 2008.

In generale, le previsioni della nuova direttiva entreranno in vigore il 21 marzo prossimo, anche se alcuni articoli, relativi in particolare all’oggetto del tributo, al debitore e alle condizioni di esigibilità si applicheranno solo a partire dal 13 febbraio 2023, in modo tale da consentire agli Stati membri Ue un progressivo adeguamento.

La novella ha il merito di superare la precedente impostazione casistica, con una più generale individuazione dei presupposti giuridici delle accise: in questa direzione va letto il nuovo art. 6 della direttiva, che introduce per la prima volta la definizione di “evento imponibile”, del tutto assente nel corrispondente art. 7 della direttiva 2008/118. Il legislatore europeo, questa volta, ha dedicato una particolare attenzione all’inquadramento generale del sistema accise, in linea con la nuova tendenza di realizzare una completa normazione dei principi giuridici applicabili, anziché limitarsi a definire una casistica di dettaglio, che necessitava di un’opera di integrazione della Corte di Giustizia, spesso anche in una prospettiva analoga alla common law.

Molto importante è anche l’allineamento delle accise alla procedure doganali, per cui è stato adottata di recente dal Parlamento Ue anche la decisione 15 gennaio 2020, n. 2020/263, che contiene nuove regole per garantire l’efficacia dei controlli informatici sulla circolazione e tempi più ridotti in dogana per i prodotti sottoposti ad accisa.

Un altro aspetto molto sentito e innovato dalla direttiva 2020/262 riguarda il contrasto alle frodi, specie con riferimento al regime di sospensione d’imposta. A tal fine è prevista una nuova ipotesi di responsabilità solidale tra il soggetto che detiene il prodotto e colui che ne ha effettuato l’immagazzinamento (art. 7 comma 1, lett b).

Il nuovo art. 9 prevede inoltre che in caso di irregolarità durante i movimenti di prodotti in regime di sospensione d’imposta, l’accisa deve essere versata nello Stato membro in cui si verifica tale anomalia. Nell’ottica di definire meglio le competenze del contrasto all’evasione è ora previsto che, in caso di mancato recapito dei prodotti in regime di sospensione, competente all’accertamento è lo Stato membro in cui è stato spedita la merce. Tale presunzione potrà essere comunque superata con la produzione di documentazione che attesti che l’operatore di tale Paese si è comportato conformemente alle norme. In tal caso l’irregolarità si considera avvenuta nel luogo in cui si è presumibilmente verificata.

Anche in questa novità si scorge un parallelismo con la materia doganale, nella quale si regista un simile orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, in caso di impossibilità di accertare il luogo in cui è stata commessa un’irregolarità, vige una presunzione di competenza dell’Ufficio dello Stato membro in cui è avvenuta la spedizione della merce (vedasi in particolare Corte di Giustizia Ue 3 aprile 2009, C 230/06 e Corte di Cassazione 30901/2019).

Ancora il nuovo art. 6 chiede che la mancata  immissione in consumo del prodotto sottoposto ad accise per distruzione o perdita irrimediabile debba essere sempre dimostrata. Rispetto al testo della direttiva precedente, tale obbligo si estende anche in caso di distruzione o perdita solamente parziale della merce.

I contenuti della direttiva 2020/262 non riguardano l’aspetto sanzionatorio  del sistema delle accise, che resta di esclusiva competenza dei legislatori degli Stati membri, nonostante il generico rimando del testo alla proporzionalità, principio costantemente richiamato in materia di sanzioni dalla Corte di Giustizia Ue in diversi interventi giurisprudenziali, con particolare riferimento alle imposte indirette (vedasi in particolare la sentenza Equoland).