La nuova bozza del disegno di legge di bilancio per il 2023 contiene alcuni importanti aggiornamenti rispetto al testo in prima stesura, presentato alla Camera il 29 novembre scorso. Si segnalano una serie di significative novità.

Il primo aspetto da rimarcare riguarda l’estensione della definizione agevolata anche alle controversie di cui è parte l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Stato. Il testo originario prevedeva soltanto la definizione delle controversie fiscali in cui era parte l’Agenzia delle entrate e l’inserimento delle dogane rappresenta un’assoluta novità nello storico degli interventi di chiusura agevolata dei contenziosi fiscali.

Si tratta di un’estensione importante, perché consente la chiusura agevolata delle numerose liti in materia di accise e di giochi, finora escluse dalla pace fiscale.

Diversi sono i filoni giurisprudenziali che caratterizzano il settore della fiscalità energetica: dalle agevolazioni per i carburanti usati nella navigazione marittima e nella nautica da diporto alla produzione industriale e all’autotrasporto. Vi sono poi numerosi regimi speciali, previsti per la circolazione e la sospensione dei prodotti soggetti ad accisa, i depositi, le cessioni internazionali.

Meno frequenti, anche se spesso molto significative dal punto di vista economico, sono i contenziosi legati ai giochi e alle scommesse, amministrati dall’Agenzia delle dogane. I contenziosi fiscali sulle accise e sui giochi potranno ora essere definiti, nei termini previsti dalla finanziaria e con sensibili riduzioni per gli operatori che hanno già ottenuto sentenze positive, in primo o in secondo grado.

Un altro tema molto importante riguarda l’Iva all’importazione, che invece incomprensibilmente resta fuori dalla definizione. Il testo di legge, infatti, continua a escludere le controversie concernenti i dazi doganali, in quanto risorse del bilancio europeo, e l’Iva all’importazione, benchè quest’ultima rappresenti, invece, un’imposta di natura interna.

Il codice doganale dell’Unione europea definisce in maniera chiara i presupposti che caratterizzano l’obbligazione doganale come l’obbligo di corrispondere l’importo del dazio all’importazione (art. 5, punto 18). In tale definizione, invece, non rientra l’Iva versata in dogana.

In particolare, la Corte di Giustizia, già a partire dalle sentenze degli anni ottanta (Gaston Schul, 5 maggio 1982, Drexl, 25 febbraio 1988) ha chiaramente espresso il principio secondo cui l’Iva dovuta all’atto dell’importazione, pur essendo liquidata e riscossa con modalità operative analoghe ai diritti doganali, non rappresenta un “dazio” in senso proprio, bensì è parte dei tributi interni sui consumi. Sul punto, anche l’orientamento della Corte di Cassazione è ormai molto chiaro nell’escludere l’Iva dal perimetro delle risorse proprie dell’Unione europea, per le quali soltanto non è azionabile la definizione agevolata, pena la violazione degli impegni assunti a livello unionale (in tal senso, tra le ultime si veda Corte di Cassazione, 27 luglio 2022, n. 23526), tesi confermata di recente anche dall’Agenzia delle entrate (principio di diritto 29 settembre 2021, n. 13/2021).

Occorre, quindi, domandarsi se non sia possibile, nell’ambito della definizione delle liti pendenti, aprire la strada anche alla definizione delle controversie che riguardano l’Iva all’importazione, per le quali l’esclusione appare ormai del tutto ingiustificata.

Altro tema di grande interesse riguarda le sanzioni inerenti i tributi doganali. Anche in materia doganale, infatti, le sanzioni non rappresentano risorse dell’Unione europea e non sono oggetto di una normativa armonizzata, ma sono disciplinate dal Testo unico sulla legge doganale (d.p.r. 43/1973, Tuld).

Le controversie con l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli che riguardano le sanzioni dovrebbero pertanto rispettare tutte le condizioni richieste per accedere alla definizione agevolata.

Sara Armella
Tatiana Salvi