Il 29 ottobre l’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 341339 ha chiarito definitivamente quali sono i mezzi di prova per le imbarcazioni da diporto (ossia con tutte quelle con scafo superiore ai 10 metri) della navigazione al di fuori delle acque territoriali Ue.

Tali prove sono necessarie per tutti i contratti di noleggio, charter e leasing nautico sottoscritti dopo il 1° novembre 2020 e sono finalizzate a usufruire dell’esenzione Iva per la relativa quota di navigazione.

Rispetto al precedente provvedimento n. 234483, un chiarimento importante per i contratti di noleggio non a breve termine (ossia superiore a 90 giorni di durata) riguarda la possibilità di avvalersi di una dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione (c.d. “dichiarazione di non imponibilità anticipata”) attestante la navigazione della stessa in acque extra-Ue per ogni anno di durata del contratto. In tal caso, la quota di esenzione Iva della prestazione sarà provvisoriamente calcolata, in modo che possa essere emessa una fattura il più possibile corretta (salvo verifica a consuntivo).

Come noto, tali innovazioni fanno seguito alla procedura di infrazione promossa nel 2019 dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia, avendo giudicato troppo arbitraria la precedente determinazione forfettaria della quota di navigazione extra Ue (modalità che è ancora in vigore per tutti i contratti di noleggio sottoscritti fino al 31 ottobre 2020).

Anche la Francia si è di recente dovuta adeguare ai nuovi parametri Ue: l’Amministrazione fiscale francese, fino a  oggi, consentiva di scegliere tra due regimi:

  1. riduzione forfettaria al 50% sull’intero contratto (sostanzialmente un’aliquota al 10%)
  2. riduzione basata sul reale utilizzo dell’imbarcazione al di fuori delle acque Ue (regime scelto molto di rado).

Per accedere all’opzione 1 era sufficiente dimostrare di aver raggiunto (almeno una volta) le acque extraterritoriali.

Il 6 novembre scorso, il Governo francese ha pubblicato nuove disposizioni (anch’esse in vigore dal 1° novembre) che prevedono mezzi di prova del tutto equiparabili a quelli in vigore in Italia.

A differenza di quanto disposto dall’Agenzia delle entrate, il testo francese distingue le prove necessarie a dimostrare la navigazione extra Ue non a seconda della durata del contratto di noleggio ma con riferimento alla lunghezza dell’imbarcazione interessata. Saranno meno stringenti gli elementi di prova richiesti per la navigazione extra Ue di imbarcazioni inferiori ai 15 metri e prive di strumentazione satellitare.