La dogana competente a emettere l’accertamento è la stessa che ha gestito l’operazione di importazione, mentre non è legittima la pretesa avanzata dalla dogana nel cui ambito territoriale la società ha la propria sede legale.

Il principio è stato recentemente ribadito dalla Commissione tributaria provinciale di Milano (sentenze 24 ottobre 2019, n. 4464 e 8 marzo 2019, n. 1076) che ha riavviato la discussione sul punto, già in passato sollevato dalla Commissione meneghina per essere poi trovare conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Va ricordato, in proposito, che durante la vigenza del vecchio codice doganale comunitario (Reg. CE  2913/1992) la Suprema Corte ha chiarito che l’Ufficio competente territorialmente alla revisione dell’accertamento non può che essere quello presso il quale è sorta l’obbligazione tributaria, ossia la dogana presso cui si sono svolte le operazioni di importazione (Cass., sez. V, 11 luglio 2019, n. 18595; Cass., sez. V, 16 dicembre 2016, n. 26045).

Tale indirizzo ha travolto moltissimi atti di accertamento, al punto che il legislatore è dovuto intervenire con una norma ad hoc, con la quale ha attribuito espressamente la competenza all’ufficio che effettua le verifiche generali o parziali, con accesso presso il contribuente, e ciò anche nell’ipotesi in cui la revisione riguardi le bollette emesse da una diversa dogana (articolo 9, comma 3-decies, decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012).

Ma tale norma – questa è l’opinione della Commissione milanese – è ora superata dal nuovo codice doganale dell’Unione europea (Reg. UE 952/2013), in vigore dal 1° maggio 2016. Il Codice unionale, in quanto norma europea, in ogni caso deve sempre essere ritenuto prevalente sulla disciplina nazionale. Poiché il nuovo codice dispone, agli articoli 87 e 101, che la revisione delle bollette doganali deve essere eseguita dall’autorità competente per territorio, da determinarsi in relazione al luogo in cui è stata presentata la dichiarazione di importazione, non vi dovrebbe essere spazio per affermare la persistente efficacia di una norma che prevede, invece, una competenza basata sulla sede dell’operatore.

Nel caso oggetto della pronuncia 4464/2029 della Commissione milanese, una società ha impugnato l’avviso di accertamento eccependo la carenza di legittimazione dell’Ufficio doganale di Milano, in considerazione del fatto che il maggior dazio preteso si riferiva a un’importazione eseguita presso un ufficio doganale diverso. Di conseguenza, competente alla contestazione relativa alle operazioni doganali può essere esclusivamente la Dogana presso la quale sono state eseguite le operazioni di importazione (Ufficio di Novara) e non l’Ufficio competente in relazione al luogo in cui l’importatrice ha stabilito la propria sede legale (Ufficio di Milano).
Le ragioni della ricorrente hanno trovato ampio riscontro da parte della Commissione tributaria, la quale ha annullato l’avviso di rettifica impugnato, integrando e dando nuovo impulso all’orientamento giurisprudenziale già espresso dalla Cassazione.