La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza 4 agosto 2020, n. 16625, è intervenuta a delimitare i confini della responsabilità del rappresentante indiretto, chiarendo che questi risponde soltanto nei limiti di sue eventuali violazioni del dovere di diligenza professionale, che spetta alla Dogana dimostrare.

Con la pronuncia in esame, i giudici di legittimità hanno precisato che, in materia di sanzioni, la responsabilità solidale non si realizza se il rappresentante doganale ha operato in maniera diligente e accorta, avendo compiuto tutto quanto si possa ragionevolmente attendere dallo stesso per garantire che le merci non siano introdotte irregolarmente, secondo l’ordinaria diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, del codice civile. Ai fini di valutare un’eventuale responsabilità, occorre tenere conto delle informazioni di cui l’intermediario disponeva o di cui egli doveva, secondo ragione, avere conoscenza, in considerazione dei suoi obblighi contrattuali.

Nel caso di specie, sin dal primo grado di giudizio, il CAD, che aveva operato in qualità di rappresentante indiretto nelle importazioni contestate dall’Agenzia delle dogane, aveva dimostrato la sua buona fede e diligenza professionale. Inoltre, la condotta di contrabbando realizzata dall’importatore era stata scoperta dall’Ufficio doganale solo a seguito dell’attività informativa della sezione Antifrode e, pertanto, attraverso l’impiego di speciali poteri di indagine, di cui il rappresentante doganale non poteva disporre nell’ambito della sua ordinaria attività.

In applicazione dei principi sopra esposti, dunque, la Corte ha ritenuto insussistente la colpa professionale e ha, conseguentemente, escluso la responsabilità del rappresentante doganale con riferimento alle sanzioni.

Si evidenzia che la sentenza in esame fa parte di una serie di pronunce che negli ultimi anni stanno riconsiderando il tema della responsabilità del rappresentante doganale. Va ricordata, al riguardo, la sentenza 24 settembre 2019, n. 23674, con cui si è affermato che il rappresentante doganale non è obbligato in solido con l’importatore, in relazione all’Iva all’importazione, non costituendo questa un tributo doganale, nonché la sentenza 8 maggio 2019, n. 12141, riferita al rappresentante diretto.