L’art. 124 del c.d. decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) sulla scia delle raccomandazioni della Commissione europea, ha previsto l’esenzione dall’applicazione dell’Iva per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale specificamente indicati, effettuate fino al 31 dicembre 2020. A decorrere dal 1° gennaio 2021, invece, le cessioni degli stessi beni saranno soggette all’aliquota Iva ridotta pari al 5%.

Come specificato dall’Agenzia delle dogane, tali benefici sono applicabili anche agli acquisti intracomunitari e alle importazioni aventi per oggetto i medesimi prodotti. Inoltre, con la determinazione direttoriale 22 maggio 2020, prot. n. 152373/RU, l’Agenzia ha precisato che, con riferimento alle importazioni, l’esenzione imposta dal decreto Rilancio va a sostituire, ed estendere, quella già prevista per determinati soggetti beneficiari dalla decisione 2020/491 della Commissione europea, prevedendo altresì il diritto di detrazione in dichiarazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni, ove fosse già stata assolta.

Recentemente, l’Agenzia è nuovamente intervenuta con la circolare n. 12/2020 del 30 maggio, al fine di risolvere alcuni dubbi interpretativi sollevati dalle Associazioni di categoria, specificando, tra l’altro, che le agevolazioni, che decorrono dal 19 maggio 2020, riguardano i soli prodotti elencati al primo comma dell’art. 124, escludendo la possibilità di estensione a prodotti analoghi. Nel caso delle mascherine, pertanto, i benefici fiscali si riferiscono alle sole cessioni di mascherine chirurgiche e di Ffp2 e Ffp3 e non anche alle mascherine generiche.

Infine, l’Agenzia ha fornito un utile riepilogato in un’apposita tabella allegata alla circolare, i codici TARIC delle merci beneficiarie dell’agevolazione Iva, i quali, fino al 31 dicembre 2020, devono essere preceduti dal Codice Addizionale “Q101” da indicare nella casella 33 del DAU.