La normativa italiana in materia di accise non è compatibile con le direttive Ue in materia di tassazione dell’energia. È questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha censurato l’automatica esenzione dalle accise sui carburanti per il noleggio di imbarcazioni da diporto (sentenza 16 settembre 2021, causa C-341/20).

La pronuncia fa seguito a una procedura di infrazione mossa dalla Commissione europea nei confronti dello Stato Italiano, ritenuto inadempiente rispetto alla trasposizione della Direttiva accise (direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003). La disciplina unionale prevede, infatti, l’esenzione delle accise sui carburanti utilizzati per la navigazione a fini commerciali, ma tale esenzione non si applica alle imbarcazioni da diporto utilizzate per prestazioni di servizio a titolo oneroso. In Italia, invece, l’art. 24 del Testo unico accise riconosce l’esenzione ogni volta che un natante da diporto sia stato noleggiato, senza operare alcuna distinzione rispetto all’uso commerciale o privato nell’attività del noleggiatore.

La mancanza di una verifica, caso per caso, della finalità commerciale del noleggiatore, integra, secondo la Corte di Giustizia, una violazione della direttiva dell’Unione in materia di accise sui prodotti energetici.

Secondo il giudice europeo, il contratto di noleggio determina la sola messa a disposizione dell’imbarcazione a un soggetto che la utilizzerà, successivamente, per le proprie personali esigenze. Al fine di concedere o meno l’esenzione prevista dalla direttiva, occorre, pertanto, indagare l’effettivo e concreto sfruttamento dell’imbarcazione da parte dell’utilizzatore finale. Il contratto di locazione rappresenta infatti un’attività commerciale esclusivamente per il soggetto noleggiante, ma, di per sé, non implica nulla circa l’attività effettuata sul bene da parte del locatario. Colui che prende a noleggio l’imbarcazione potrebbe, infatti, utilizzarla per fini sportivi o di mero godimento.

Ad avviso della Corte, non può quindi operare nessun automatismo per la sola conclusione del contratto di noleggio, il quale non permette di comprendere per quale scopo verrà successivamente utilizzata l’imbarcazione. Il legislatore italiano dovrà quindi riformulare la propria normativa.