Per ottenere la disapplicazione di una norma antielusiva, il contribuente non è obbligato ad avanzare istanza di interpello disapplicativo, potendo far valere la propria pretesa direttamente in sede giudiziale. Questo il principio espresso dall’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione e ribadito dalla sentenza 4 marzo 2021, n. 5953.

Com’è noto, si ha elusione fiscale quando un’operazione è priva di valide ragioni economiche, diretta ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e a ottenere un vantaggio fiscale indebito (art. 37 bis, dpr 600/73, ora abrogato e sostituito dall’art. 10 bis legge 212/2000). Si tratta, quindi, di pratiche che, pur essendo formalmente rispettose della normativa tributaria, mirano a ottenere benefici fiscali contrastanti con gli obiettivi del legislatore, al solo fine di conseguire un risparmio di imposta indebito.

Per contrastare tale fenomeno, il legislatore ha introdotto specifiche norme antielusive, che limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario.

Se il contribuente è in grado di dimostrare che, in una particolare fattispecie, non vi è stata elusione, può presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio per chiedere la disapplicazione della norma antielusiva. Il parere negativo eventualmente espresso dal direttore delle entrate può essere successivamente impugnato.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha precisato che la possibilità, per il contribuente, di impugnare il diniego del direttore regionale delle entrate all’interpello disapplicativo è meramente facoltativa. La mancata attivazione del relativo procedimento non inibisce la facoltà del contribuente di far valere davanti al giudice tributario le ragioni sostanziali della richiesta di disapplicazione della norma antielusiva.

Secondo la Suprema Corte, pertanto, il contribuente che intenda far valere l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione in ordine al mancato riconoscimento di deduzioni, detrazioni, crediti di imposta o di altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, per l’impossibilità, in concreto, del verificarsi di effetti elusivi, non è tenuto obbligatoriamente ad avanzare istanza di interpello disapplicativo, ma può far valere la medesima pretesa direttamente in sede giudiziale.