Anche in materia doganale, le sentenze delle Commissioni tributarie favorevoli al contribuente sono immediatamente esecutive e inibiscono l’azione di riscossione da parte dell’Agenzia delle dogane.

Con la sentenza 17 marzo 1020, n. 7346, la Cassazione ha, dunque, posto un limite alla riscossione nel corso di giudizi tributari riguardanti gli atti di accertamento per diritti doganali e Iva all’importazione.

Tale chiarimento è di particolare rilevanza poiché le ultime modifiche apportate all’art. 68, comma 3-bis del d.lgs. 546 del 1992, avevano destato molte ambiguità circa la prosecuzione dell’azione esecutiva anche in presenza di una sentenza di integrale annullamento, non passata in giudicato.

Le sentenze di primo grado, secondo la Corte di Cassazione, sono immediatamente esecutive anche in materia di risorse proprie dell’Unione e, se favorevoli al contribuente, inibiscono la riscossione da parte del Fisco.

Tale conclusione non pone problemi di compatibilità con l’art. 244 del codice doganale comunitario, poiché tale norma si limita a disciplinare il rapporto tra operatore e Dogana, prevedendo che quest’ultima possa sospendere l’esecuzione di un provvedimento impositivo, ma non può interferire con il valore e l’efficacia vincolante delle sentenze della Commissione tributaria che si sono pronunciate sulla legittimità dell’atto.