Per gli impianti minori dal 1° gennaio 2021 hanno iniziato a decorrere gli obblighi di comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane e di tenuta del registro di carico e scarico, con modalità semplificate.

Lo ha ricordato l’Agenzia delle dogane con la circolare n. 47/D del 3 dicembre 2020 con cui ha precisato che gli impianti soggetti alla comunicazione di cui sopra comprendono sia i depositi che i distributori formati da apparecchi fissi di erogazione carburanti collegati a serbatoi interrati o contenitori fuori terra.

Nella comunicazione di attività ex art. 25, comma 4, del TUA da trasmettere all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, l’esercente impianto minore deve riportare una serie di dati.

Tra questi spiccano sicuramente le informazioni tecniche del deposito o del distributore: ubicazione, caratteristiche (marca, modello, matricola), capacità di stoccaggio dei serbatoi e relativa tipologia (interrati, fuori terra, rimovibili), prodotti energetici stoccati, descrizione delle utenze servite (in caso di deposito minore) e dei sistemi di quantificazione, parziale e/o totale, dell’erogato (in caso di distributore minore).

Oltre ai dati tecnici appena indicati, è importante che l’esercente comunichi con precisione anche le modalità di tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti ovvero la descrizione del sistema di contabilità aziendale (elettronico o cartaceo) tramite il quale sono rilevati i quantitativi di ciascun tipo di prodotto ricevuti, stoccati presso l’impianto e consumati nell’ambito dello svolgimento della propria attività economica.

L’art. 25, comma 4, del TUA ha previsto anche l’obbligo di contabilizzazione dei prodotti, prescrivendo modalità di tenuta del registro di carico e scarico differenziate rispetto a quelle ordinariamente vigenti secondo la disciplina dell’accise.

Per gli impianti minori non è, infatti, previsto un modello predefinito di registro, né si deve fare ricorso, alla sua vidimazione da parte dell’Agenzia delle Dogane, essendo solo richiesto che lo stesso sia custodito presso l’impianto nelle forme descritte nella comunicazione di attività (cartacea o elettronica)