L’emanazione del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alle definizioni agevolate, ha comportato l’esigenza di provvedere a predisporre opportune istruzioni a cura degli Uffici competenti, ossia l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane.

Con la definizione agevolata possono essere definite integralmente, senza applicazione delle sanzioni irrogabili, le violazioni riferite a ciascun periodo di imposta oggetto di un processo verbale.

L’Agenzia delle dogane ha chiarito che la definizione agevolata si applica anche alle violazioni riferite alle dichiarazioni e operazioni doganali oggetto di processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018 in materia di Iva all’importazione, ma non a quelle relative alle risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi).

Il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata deve presentare apposita dichiarazione in carta libera entro il 31 maggio 2019, o tramite pec o a mano, al competente Ufficio delle dogane.

Il versamento in un’unica rata deve essere effettuato entro il 31 maggio 2019.

di Sara Armella, Francesca Sergi