Sono molte le misure contenute nel c.d. “Decreto Rilancio” (d.l. 19 maggio 2020, n. 34) che interessano l’ambito accise. L’intento del Legislatore è di scongiurare, laddove possibile, gli effetti dell’attuale situazione emergenziale a carico degli operatori economici di determinati settori soggetti all’imposta. Sono anche previste semplificazioni con riferimento ad alcune novità previste dalla legge di bilancio 2020 e dal decreto collegato. La circolare 22 maggio 2020, n. 8, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene un ampio riepilogo e molti chiarimenti in merito alle proroghe e alle novità disposte dal decreto.

Gas ed energia elettrica

L’art. 129 sancisce una riduzione del 10% delle rate di acconto sulle accise per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 2020. L’ammontare del 90% dovuto dovrà essere ricalcolato qualora a seguito della dichiarazione annuale per il 2019 (che è stata differita al 30 giugno 2020 dal decreto “Cura Italia”) gli importi delle rate di acconto dovessero variare. Eventuali conguagli dovranno essere versati entro il 16 marzo 2021 per l’energia elettrica ed entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale. In alternativa si potrà optare per 10 rate mensili da versare tra marzo e dicembre 2021.

È invece rinviata al 21 dicembre 2020 l’adozione da parte dell’Agenzia delle dogane delle istruzioni per la trasmissione dei dati inerenti il trasporto e le fatturazioni di tali prodotti da parte dei trasportatori e dei soggetti obbligati al pagamento delle accise.

Prodotti energetici (benzina, gasolio, oli lubrificanti)

L’art. 130 dispone un ulteriore differimento dal 30 giugno 2020 al 1° gennaio 2021  dell’obbligo di denuncia alle Dogane dei prodotti stoccati in depositi e impianti di distribuzione privati e di minor dimensione (efficacia originariamente prevista per il 1° aprile 2020). Per i depositi privati di uso agricolo e industriale non è più previsto l’obbligo della licenza di esercito ma sarà rilasciata una comunicazione di attività con attribuzione di un codice identificativo.

È rinviata al 1° ottobre 2020 l’introduzione da parte dell’Agenzia delle dogane del sistema di tracciamento informatico (mediante codice amministrativo di riscontro) degli oli lubrificanti e altri specifici prodotti provenienti da un altro Paese membro Ue. Come specificato nel medesimo articolo, tale obbligo di tracciamento non riguarderà tutte le tipologie di trasporto, ma solo quelle rilevanti ai fini del contrasto alle frodi.

Sempre con riferimento all’innovativo sistema di tracciamento informatico, è rinviato al 30 settembre 2020 l’obbligo di circolazione nazionale di benzina e gasolio (utilizzato come carburante) con l’accompagnamento del c.d. e-DAS (il cui utilizzo è stato dettagliato dalla determinazione direttoriale n. 138764, pubblicata dall’Agenzia delle dogane il 10 maggio 2020).

L’art. 131 concede la reimmissione in termini per il versamento delle accise scadenti nel mese di marzo 2020. Dopo il 25 maggio viene comunque applicata un’indennità di mora ma non gli interessi. L’art. 132, invece dispone che il pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo da aprile ad agosto avverrà per un ammontare pari all’80% del dovuto. Gli importi a saldo dovranno essere versati entro il 16 novembre 2020.

L’art. 162, infine, sancisce un’importante modifica dell’art. 3, comma 4 del Testo unico accise (d.lgs. 504/1995): risultano semplificate le modalità di accesso alla rateizzazione del debito sulle accise per i titolari di depositi fiscali. Sarà infatti più facile documentare le condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica. Inoltre le rate potranno superare l’esercizio finanziario corrente.

Il 30 maggio 2020 l’Agenzia delle dogane ha pubblicato la determinazione direttoriale n. 163202, illustrando la nuova procedura di rateizzazione.

“Plastic tax” e “Sugar tax”

Secondo l’art. 133, è rinviata al 1° gennaio 2020 l’introduzione delle imposte sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) e sul consumo di bevande edulcorate.

 Alcole e bevande alcoliche

Vale anche per questo settore la modifica dell’art. 3, comma 4 del Testo unico accise, disposta dall’art. 162 del decreto, pertanto, i titolari di depositi fiscali potranno rateizzare più agevolmente il proprio debito sulle accise.

 Tabacchi

L’art. 163 proroga al 31 ottobre 2020 il pagamento delle accise dovute per i mesi di aprile e maggio sui prodotti da fumo, sui prodotti da inalazione per combustione, sui liquidi da inalazione e sui prodotti accessori al tabacco.