I nuovi Incoterms®, saranno operativi dal 1° gennaio 2020 e, come i precedenti, definiscono una serie di clausole, nei contratti di compravendita internazionale, necessarie per prevenire eventuali contestazioni tra fornitore, acquirente, trasportatore, assicuratore.

Nell’ambito di forniture internazionali di beni, che spesso avvengono con semplice scambio di mail o per via telefonica, citare tali clausole, anche se in maniera stringata purché chiara, può permettere di risolvere numerose problematiche.

Dal punto di vista doganale e fiscale, gli Incoterms® sono indicati nelle dichiarazioni doganali e nelle fatture, ma non sono mai richiamati nel testo del codice doganale dell’Unione, né nella disciplina Iva.  Eppure, l’impatto in tali ambiti dei nuovi Incoterms® 2020 sarà notevole.

In primo luogo sono state aggiunte definizioni più dettagliate a tutti i costi e le spese inerenti la fornitura di merci, all’interno di nuove sezioni A9/B9 di ciascuna regola, in modo tale che l’identificazione degli oneri a carico di ciascuna parte sia più immediata rispetto agli Incoterms® 2010. Tali cambiamenti comportano riflessi sul tema del valore della merce, su cui sono liquidati i dazi doganali e l’Iva all’importazione (art. 71, reg. 952/2013, codice doganale dell’Unione europea)

Altro aspetto d’interesse riguarda i diversi livelli di copertura assicurativa, per le clausole CIP (Carriage and Insurance Paid to) e CIF (Cost, Insurance and Freight); in caso di CIP dal 2020 il venditore è tenuto a stipulare una copertura assicurativa «A» (massima copertura), un costo che andrà a incrementare il valore doganale dei beni in importazione, con riflessi sia per la liquidazione dei dazi che per l’Iva.