In tema di classificazione doganale, se il prodotto è composto da più oggetti, occorre avere riguardo alla componente ovvero alla merce che conferisce il carattere essenziale. Tale principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione,  con la sentenza 14 Gennaio 2020, n. 423.

Il criterio scriminante per la classificazione doganale di una categoria di prodotti va rinvenuto nelle caratteristiche e nelle proprietà obiettive degli stessi. Al fine di determinare, tra le varie materie che la compongono, quella che conferisce il carattere essenziale, è necessario stabilire se tale merce, in assenza di quel determinato componente, conserverebbe o meno le proprietà che la contraddistinguono.

Nel caso concreto, il bene importato era rappresentato da alcune pagine cartonate, illustrative di una storia, i cui personaggi sono contenuti in una scatola incorporata nell’ultima pagina, c.d. “gioco-kit”. Riguardo a tale insieme, la Corte afferma che deve essere classificato alla voce doganale 9503, vale a dire nella categoria “giocattolo”, in quanto maggiormente corrispondente alle caratteristiche intrinseche del prodotto, mentre le pagine cartonate con brevi scritte ed immagini assolvono, invece, una funzione meramente secondaria e servente alla funzionalità del prodotto stesso.

La corretta classificazione doganale, peraltro, incide anche sulla determinazione dell’aliquota Iva applicabile: trattandosi di un bene unico funzionalmente destinato al gioco, deve essere applicata l’aliquota Iva ordinaria e non quella ridotta riservata, secondo la normativa vigente all’epoca dei fatti, al commercio di “libri e “relativi supporti integrativi”. Troverà, pertanto, applicazione, l’aliquota Iva ordinaria e non quella di cui all’art. 74, comma 1, lett. c), d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.