Dal 1° gennaio 2020 entreranno in vigore le nuove regole europee in materia di cessioni intra-Ue.
Il Regolamento UE n. 1912/2018 ha, infatti, introdotto l’articolo 45 bis all’interno del Regolamento Ue 282/2011, al fine di superare gli equivoci sorti in passato.
La norma prevede una presunzione relativa della spedizione o del trasporto della merce da uno Stato membro a un altro, che opera in caso di spedizione sia a cura del cedente che del destinatario.
Per rientrare in tale presunzione, in caso di cessione con trasporto a cura del cessionario (cosiddette cessioni “Franco fabbrica” o “Ex works” secondo la definizione Incoterms®), il cedente dovrà essere in possesso di una dichiarazione scritta, ricevuta dal cessionario entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, la quale certifichi che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto. La dichiarazione dovrà contenere, inoltre, la data di rilascio della merce, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di arrivo della merce, il numero di identificazione del mezzo in caso di utilizzo di mezzi di trasporto e, infine, l’identificazione della eventuale persona che accetti i beni per conto dell’acquirente. Oltre a tale dichiarazione il cedente dovrà essere in grado di produrre due elementi di prova, combinati tra loro, a scelta tra i due elenchi riportati dal paragrafo 3 dell’art. 45 bis, come Ad esempio potrà fornire un documento di trasporto combinato con una ricevuta del destinatario della merce.
La dimostrazione dell’effettiva consegna è fondamentale in quanto permette l’applicazione del regime di non imponibilità Iva della cessione intra-Ue.
Per il cedente diventa di primaria importanza documentare che la movimentazione dei beni sia avvenuta nel rispetto delle regole della cessione intra-Ue, anche nei casi in cui non è responsabile diretto del trasporto.