La Corte di Cassazione con una recente pronuncia (ordinanza n. 16275 del 21 giugno 2019) ha affermato l’utilizzabilità, in giudizio, di documenti non esibiti dal contribuente in fase pre-contenziosa e la necessità che anche l’Amministrazione finanziaria si conformi ai principi di collaborazione, lealtà e buona fede sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Nel caso esaminato, la Corte di Cassazione ha ribaltato l’indirizzo espresso dal giudice di secondo grado e ha affermato che è utilizzabile la documentazione depositata in sede contenziosa per contrastare un accertamento Irpef di tipo sintetico, anche se tale documentazione non era stata prodotta in fase amministrativa. La preclusione a far valere tali documenti, infatti, sussiste soltanto se l’Agenzia è in grado di dimostrare di avere invitato il contribuente all’esibizione, in maniera specifica e puntuale, avvertendolo delle conseguenze della sua mancata ottemperanza.

La decisione dei giudici di legittimità da un lato, torna sul tema dell’inutilizzabilità nel processo tributario, di documenti non esibiti dal contribuente nella fase pre-contenziosa (art. 32, d.p.r. 600 del 1973). D’altro lato, ribadisce un principio fondamentale, spesso considerato “astratto” e che invece ha rappresentato, nel caso in esame, il metro di giudizio del giudice. La Corte ha infatti affermato che l’Amministrazione finanziaria, nei rapporti con il contribuente, deve conformarsi ai principi di collaborazione, lealtà e buona fede.